Regolamento›Capo II
Art. 24
In vigore dal 26 mag 1908
Quando il numero complessivo dei fanciulli dei due sessi dimoranti nel Comune e soggetti all'obbligo scolastico non oltrepassi quello di cinquanta, il Comune potrà sostituire alla scuola maschile e alla scuola femminile un'unica scuola mista.
Nelle frazioni o borgate aventi una popolazione agglomerata o sparsa inferiore agli 800 abitanti potrà il Comune sostituire alle due scuole un'unica scuola mista.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-24