Regolamento›Capo II
Art. 20
In vigore dal 26 mag 1908
I Comuni che vogliono valersi della facoltà concessa dall' comma 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407, devono farne domanda al Consiglio scolastico provinciale, dimostrando che, nella ricorrenza di certi lavori periodici, propri di ciascun paese, i fanciulli abbandonano la scuola per seguire le loro famiglie o coadiuvarle in quei lavori.
Il Consiglio scolastico provinciale, prima di deliberare, si accerterà che esistano realmente le predette condizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-20