RegolamentoCapo II

Art. 20

In vigore dal 26 mag 1908
I Comuni che vogliono valersi della facoltà concessa dall' comma 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407, devono farne domanda al Consiglio scolastico provinciale, dimostrando che, nella ricorrenza di certi lavori periodici, propri di ciascun paese, i fanciulli abbandonano la scuola per seguire le loro famiglie o coadiuvarle in quei lavori. Il Consiglio scolastico provinciale, prima di deliberare, si accerterà che esistano realmente le predette condizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo