Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 17
In vigore dal 26 mag 1908
Quando la contravvenzione venga definita dal pretore con sentenza di condanna, gli atti di ricupero e la riscossione dell'ammenda e delle spese del relativo procedimento saranno eseguiti rispettivamente, dai cancellieri giudiziari e dai ricevitori del registro, con le norme stabilite dalla tariffa in materia penale e dal regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-17