Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 14
In vigore dal 26 mag 1908
La Commissione speciale provvederà alla pubblicazione tanto nel capoluogo del Comune che in ciascuna frazione, entro il mese di dicembre, degli elenchi dei contravventori all'obbligo dell'iscrizione, e, nei primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei contravventori all'obbligo della frequenza.
La dichiarazione di contravvenzione sarà inoltre notificata agli interessati con avvisi individuali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-14