Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 10
In vigore dal 26 mag 1908
I maestri delle singole scuole del Comune, dopo la chiusura delle iscrizioni, che un luogo il 15 di ottobre, trasmetteranno, non più tardi del giorno 20 dello stesso mese, alla Commissione speciale di vigilanza una copia del registro delle iscrizioni.
Uguale obbligo hanno gl'insegnanti privati ed i direttori di qualsiasi Istituto od ospizio rispetto ai fanciulli loro affidati.
Le iscrizioni che fossero fatte successivamente, in conseguenza dell'ammonizione o dall'applicazione dell'ammenda, saranno dai maestri notificate alla Commissione nel termine di 5 giorni dall'avvenuta iscrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-10