Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 12
In vigore dal 26 mag 1908
Allo scopo di vigilare sulla frequenza alle scuole elementari degli alunni iscritti la Commissione speciale di vigilanza si adunerà, normalmente, nei primi 10 giorni di ciascun mese, a cominciare dal mese di dicembre.
I maestri delle scuole pubbliche e private trasmetteranno alla fine di ciascun mese alla Commissione l'elenco dei fanciulli che durante il mese furono mancanti a tutte o a parte delle lezioni, con l'indicazione delle giustificazioni che fossero state presentate e delle sollecitazioni che, a norma dell' della legge 8 luglio 1904, n. 407, essi abbiano fatte ai negligenti.
La Commissione, esaminati gli elenchi degli assenti e le giustificazioni eventualmente addotte, qualora ritenga che le assenze non giustificate raggiungano il terzo delle lezioni impartite nel mese, dichiarerà, a norma dell' della legge 15 luglio 1877, n. 3961, la mancanza abituale e proporrà al sindaco che i genitori dei fanciulli negligenti o le persone che a norma di legge hanno l'obbligo di procacciare ad essi l'istruzione elementare, siano ricercati ed ammoniti a presentare i fanciulli stessi alla scuola ed in caso di inadempimento dichiarati contravventori, seguendo le norme stabilite nell'articolo precedente per la mancata iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-12