Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 6
In vigore dal 26 mag 1908
Nei primi 15 giorni del mese di luglio il sindaco pubblicherà un manifesto, ricordando ai genitori, ai tutori, ai direttori degli Istituti di beneficenza, ai quali fossero affidati i fanciulli orfani od esposti, o ai cittadini, ai quali i fanciulli fossero affidati dagli Istituti stessi, e, in generale, a tutti coloro che hanno in custodia e sotto la loro dipendenza o impiegano come che sia fanciulli in età di frequentare la scuola ed i cui parenti o tutori non abbiano dimora abituale nel Comune, l'obbligo che ad essi è imposto dalla legge di procacciare l'istruzione ai fanciulli.
Col manifesto stesso il sindaco inviterà, inoltre, le persone suindicate a dichiarare personalmente o per iscritto all'ufficio comunale, nel termine di 15 giorni, in qual modo essi intendano adempiere a tale obbligo; se per mezzo delle scuole pubbliche, di scuole private debitamente autorizzate o coll'insegnamento in famiglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-6