RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 4

In vigore dal 26 mag 1908
Per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo all'istruzione è istituita in ogni Comune una speciale Commissione così composta: a) sindaco o assessore per l'istruzione o un consigliere comunale che la presiede; b) presidente della Congregazione di carità od un suo delegato; c) un giudice conciliatore del Comune; d) ufficiale sanitario; e) un maestro e una maestra delle scuole del Comune; f) due o più padri di famiglia residenti nel Comune. Nei Comuni capoluogo di circoscrizione scolastica d'ispezione, ed in quelli ove sia istituita la direzione didattica obbligatoria o facoltativa faranno parte della Commissione rispettivamente tanto l'ispettore che il direttore didattico. Il direttore didattico e l'ufficiale sanitario dei Comuni riuniti in consorzio faranno parte della Commissione nel capoluogo del Consorzio. I componenti della Commissione di cui alle lettere e) e f), ed eventualmente, quando in un Comune vi siano più giudici conciliatori, quello di cui alla lettera c), sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione di primavera. Nei Comuni divisi in frazioni il Consiglio comunale nominerà a far parte della Commissione, tra i padri di famiglia, un rappresentante di ciascuna frazione. I componenti elettivi della Commissione sono nominati per un biennio e possono essere riconfermati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-4

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Art. 4 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo