Regolamento›Titolo VII
Art. 1
In vigore dal 26 mag 1908
Le disposizioni del presente regolamento salvo i casi nei quali si fa menzione speciale di sesso, sono applicabili indistintamente ai maestri e alle maestre, ai direttori e alle direttrici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-1