Art. 1
RegolamentoTitolo VII

Art. 1

1 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
Le disposizioni del presente regolamento salvo i casi nei quali si fa menzione speciale di sesso, sono applicabili indistintamente ai maestri e alle maestre, ai direttori e alle direttrici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-1