Regolamento›Titolo VII
Art. 3
In vigore dal 26 mag 1908
Annualmente, entro il mese di maggio, in occasione del pagamento dei contributi principali al Monte pensioni, i Comuni verseranno separatamente alla Cassa depositi e prestiti anche la giornata di stipendio dei direttori didattici e degli insegnanti, di cui all' della legge 8 luglio 1904. L'importo della giornata predetta equivarrà alla 360ª parte dello stipendio annuale netto goduto dal direttore o dall'insegnante al 1° gennaio dello stesso anno, e sarà ritenuto dai Comuni sulla rata di stipendio relativa al febbraio.
I Consigli scolastici provinciali indicheranno le singole quote da ritenersi sullo stipendio dei direttori e degli insegnanti nella colonna annotazioni dell'elenco generale dei contributi, e pei Comuni non soggetti al Monte in apposita nota da unirsi all'elenco stesso.
La somma complessiva da versare per l'intiera Provincia sarà segnata sul frontespizio dell'elenco e su quello del ruolo. La somma da versare per ciascun Comune sarà indicata sul frontespizio dell'estratto dell'elenco da trasmettersi da ogni Comune. La sezione di tesoreria rilascerà all'esattore una quietanza separata per il versamento di cui al presente articolo, come pure trasmetterà uno speciale vaglia del tesoro alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-3