RegolamentoCapo II

Art. 19

In vigore dal 26 mag 1908
Le scuole che ogni Comune è obbligato ad istituire debbono per numero e per ampiezza essere proporzionate alla popolazione scolastica obbligata. I Comuni accetteranno nelle loro scuole anche i fanciulli appartenenti a famiglie di funzionari ed operai dimoranti, per ragioni di pubblico servizio, in frazioni o campagne dipendenti da un altro Comune, quando, per vicinanza e comodità, torni ai fanciulli medesimi più agevole accedere alle scuole stesse, anziché a quelle aperto nel Comune ove dimorano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-19

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