RegolamentoCapo II

Art. 23

In vigore dal 26 mag 1908
Agli effetti dell' della legge 13 novembre 1859, n. 3725, tenuto conto delle condizioni di vicinanza e di comodità, potranno essere riunite due o più frazioni o borgate, o casolari sparsi per formare gruppi di popolazione, in cui ai trovino oltre a cinquanta fanciulli fra maschi e femmine, soggetti all'obbligo dell'istruzione. In questo caso la scuola sarà stabilita nella località che il Consiglio scolastico provinciale giudicherà più adatta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo