Regolamento›Capo II
Art. 23
In vigore dal 26 mag 1908
Agli effetti dell' della legge 13 novembre 1859, n. 3725, tenuto conto delle condizioni di vicinanza e di comodità, potranno essere riunite due o più frazioni o borgate, o casolari sparsi per formare gruppi di popolazione, in cui ai trovino oltre a cinquanta fanciulli fra maschi e femmine, soggetti all'obbligo dell'istruzione.
In questo caso la scuola sarà stabilita nella località che il Consiglio scolastico provinciale giudicherà più adatta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-23