RegolamentoCapo II

Art. 27

In vigore dal 26 mag 1908
Il Consiglio scolastico provinciale esamina annualmente le condizioni dei Comuni i quali abbiano ottenuto la sospensione di cui all' della legge 8 luglio 1904, n. 407. Quando queste condizioni, a giudizio del Consiglio stesso e della Giunta provinciale amministrativa, appaiono tali da permettere la istituzione totale o parziale dei nuovi corsi elementari, superiori, il prefetto riferirà al Ministero, che potrà revocare in tutto o in parte il provvedimento di sospensione. Contro la decisione del Ministero sarà ammesso il ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-27

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Art. 27 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo