Regolamento›Capo II
Art. 31
In vigore dal 26 mag 1908
Con le norme determinate negli articoli precedenti, il Consorzio scolastico intercomunale si potrà costituire anche a profitto di sole frazioni, borgate o casolari sparsi, quando risulti che ciò agevoli la frequenza scolastica ed elimini le difficoltà delle distanze e della viabilità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-31