RegolamentoCapo II

Art. 33

In vigore dal 26 mag 1908
Il Consiglio scolastico provinciale esamina le domande e i documenti, e, ove occorra, propone agli enti interessati le modificazioni da introdurre nel progetto di convenzione. Se esso ritiene che le rendite assegnate dall'ente morale non siano sufficienti al regolare funzionamento della scuola, invita il Comune a sopperire alla deficienza assegnando all'ente sul proprio bilancio la necessaria somma annua o provvedendo direttamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-33

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