RegolamentoCapo II

Art. 34

In vigore dal 26 mag 1908
Fino a che non sia provveduto per legge ad un riordinamento delle fondazioni scolastiche, le scuole elementari che i RR. conservatori femminili ed altri istituti di educazione, sottoposti alla tutela dello Stato, hanno obbligo di tenere aperte a vantaggio della generalità degli abitanti, saranno accettate a sgravio degli obblighi dei Comuni in conformità degli articoli precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 34 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo