Regolamento›Capo II
Art. 34
In vigore dal 26 mag 1908
Fino a che non sia provveduto per legge ad un riordinamento delle fondazioni scolastiche, le scuole elementari che i RR. conservatori femminili ed altri istituti di educazione, sottoposti alla tutela dello Stato, hanno obbligo di tenere aperte a vantaggio della generalità degli abitanti, saranno accettate a sgravio degli obblighi dei Comuni in conformità degli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-34