Regolamento›Capo V
Art. 202
In vigore dal 26 mag 1908
Nel termine di dieci giorni dopo la chiusura delle scuole, ciascun maestro presenta al direttore, o, in mancanza, al sindaco, i registri bene ordinati e da lui firmati, o una relazione particolareggiata sull'insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitto ottenuto. E nel caso non abbia potuto svolgere interamente il programma didattico, ne dirà le ragioni.
Quando manchi il direttore, una copia della relazione sarà direttamente inviata dal maestro al R. ispettore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-202