Art. 202
RegolamentoCapo V

Art. 202

213 / 339
In vigore dal 26 mag 1908
Nel termine di dieci giorni dopo la chiusura delle scuole, ciascun maestro presenta al direttore, o, in mancanza, al sindaco, i registri bene ordinati e da lui firmati, o una relazione particolareggiata sull'insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitto ottenuto. E nel caso non abbia potuto svolgere interamente il programma didattico, ne dirà le ragioni. Quando manchi il direttore, una copia della relazione sarà direttamente inviata dal maestro al R. ispettore.
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