RegolamentoCapo VI

Art. 204

In vigore dal 26 mag 1908
Le punizioni disciplinari sono pronunziate dal Consiglio scolastico provinciale previo giudizio disciplinare nei modi o nelle forme prescritte nel capo seguente, fermo restando il diritto, di iniziativa del Comune per il licenziamento e salvo il caso in cui la punizione sia quella dell'avvertimento. L'avvertimento è dato dal sindaco o dal R. ispettore, e consiste nel rimostrare al maestro, a voce o per iscritto, la mancanza da lui commessa, con esortazione a non più ricadervi. Quando l'avvertimento è dato a voce, il sindaco o l'ispettore devono informarne per iscritto l'ispettore o il provveditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-204

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Art. 204 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo