RegolamentoCapo V

Art. 199

In vigore dal 26 mag 1908
Il direttore, o in mancanza, il maestro, riammette alla scuola, previa giustificazione, gli alunni che ne furono assenti; se l'assenza si prolunga per più di tre giorni, ne richiede i motivi alla famiglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-199

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Art. 199 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo