RegolamentoCapo V

Art. 194

In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro tiene in ordine i registri proscritti, nota le assenze i punti di merito degli alunni, sia per lo studio, sia per la condotta, provvede in conformità dell' della legge 15 luglio 1877, n. 3961, in ordine ai fanciulli abitualmente mancanti o che abbandonano la scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-194

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Art. 194 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo