RegolamentoCapo V

Art. 189

In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro non deve mai essere rimproverato, per alcuna ragione, dai suoi superiori municipali o governativi, alla presenza dei suoi allievi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-189

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Art. 189 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo