RegolamentoCapo V

Art. 185

In vigore dal 26 mag 1908
I maestri sono obbligati ad insegnare in ciascuna delle varie classi del grado pel quale hanno concorso o furono nominati. Dove sia possibile e ragioni didattiche lo consiglino, ed ove già non disponga il regolamento municipale, il provveditore, sentiti il Comune e il R. ispettore, può ordinare che i maestri del grado inferiore e quelli del grado superiore si avvicendino tra loro in diverse classi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-185

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Art. 185 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo