Regolamento›Capo IV
Art. 181
In vigore dal 26 mag 1908
Il tempo passato in aspettativa è computato agli effetti della pensione, non cessando, durante l'aspettativa, nel Comune e nel maestro o direttore, l'obbligo di corrispondere al Monte pensioni i rispettivi contributi sull'intero ammontare dello stipendio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-181