RegolamentoCapo IV

Art. 178

In vigore dal 26 mag 1908
Trascorsi i sei mesi di assenza per infermità, il maestro o direttore deve dimostrare di essere in grado di riprendere servizio o chiedere l'aspettativa per ragioni di salute. In caso diverso è collocato in aspettativa d'ufficio. Se il collocamento in aspettativa è promosso d'ufficio, il sindaco deve corredare la sua proposta, con un certificato dell'ufficiale sanitario, comprovante la continuazione della malattia e l'impossibilità di riassumere il servizio. L'aspettativa è deliberata dalla Giunta municipale. Contro la deliberazione della Giunta, che respinga la domanda del maestro o direttore per essere richiamato in servizio, o lo collochi in aspettativa di ufficio, è ammesso il ricorso al Consiglio scolastico provinciale, il quale, prima di provvedere, sentirà il parere del medico provinciale e del Comune. In caso di dissenso, ordinerà una visita medica collegiale a spese del Comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-178

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