RegolamentoCapo IV

Art. 182

In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro o direttore, durante l'assenza per infermità o l'aspettativa, non è tenuto ad osservare l'obbligo della residenza, ma deve far conoscere al sindaco il luogo della sua dimora ordinaria e i successivi cambiamenti di essa. Il sindaco o l'autorità scolastica ha sempre la facoltà di accertare, quando lo creda opportuno lo stato di salute di chi trovasi in aspettativa, mediante visita medica dell'ufficiale sanitario del luogo in cui egli dimora o di altro medico all'uopo delegato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-182

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Art. 182 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo