Regolamento›Capo IV
Art. 182
In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro o direttore, durante l'assenza per infermità o l'aspettativa, non è tenuto ad osservare l'obbligo della residenza, ma deve far conoscere al sindaco il luogo della sua dimora ordinaria e i successivi cambiamenti di essa.
Il sindaco o l'autorità scolastica ha sempre la facoltà di accertare, quando lo creda opportuno lo stato di salute di chi trovasi in aspettativa, mediante visita medica dell'ufficiale sanitario del luogo in cui egli dimora o di altro medico all'uopo delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-182