RegolamentoCapo V

Art. 187

In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro o direttore non può mancare alla scuola nei giorni di lezione e in quelli nei quali deve adempiere altri obblighi inerenti al suo ufficio senza regolare permesso, salvo che si tratti di malattia o di assenza per un dovere d'ufficio o per altro pubblico servizio; in questi casi deve informare il sindaco per iscritto, in dicando i motivi dell'assenza. Nei Comuni dove esiste la direzione didattica, la comunicazione del maestro al sindaco sarà fatta per mezzo del direttore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-187

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 187 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo