Regolamento›Capo V
Art. 187
In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro o direttore non può mancare alla scuola nei giorni di lezione e in quelli nei quali deve adempiere altri obblighi inerenti al suo ufficio senza regolare permesso, salvo che si tratti di malattia o di assenza per un dovere d'ufficio o per altro pubblico servizio; in questi casi deve informare il sindaco per iscritto, in dicando i motivi dell'assenza.
Nei Comuni dove esiste la direzione didattica, la comunicazione del maestro al sindaco sarà fatta per mezzo del direttore.
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