RegolamentoCapo V

Art. 190

In vigore dal 26 mag 1908
È vietato ai maestri e ai direttori di ricevere dalle famiglie degli alunni compensi o rimunerazioni, sotto qualsiasi forma e titolo. E pure vietato ad essi di fare lezioni private ai propri alunni, o di tenerli a pensione. Ai direttori è vietato, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento elementare privato e la direzione d'Istituti privati d'istruzione elementare. I maestri e i direttori, che violano le disposizioni di questo articolo, sono sottoposti a giudizio disciplinare, nelle forme prescritte dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-190

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Art. 190 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo