Regolamento›Capo V
Art. 190
In vigore dal 26 mag 1908
È vietato ai maestri e ai direttori di ricevere dalle famiglie degli alunni compensi o rimunerazioni, sotto qualsiasi forma e titolo.
E pure vietato ad essi di fare lezioni private ai propri alunni, o di tenerli a pensione. Ai direttori è vietato, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento elementare privato e la direzione d'Istituti privati d'istruzione elementare.
I maestri e i direttori, che violano le disposizioni di questo articolo, sono sottoposti a giudizio disciplinare, nelle forme prescritte dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-190