Regolamento›Capo V
Art. 192
In vigore dal 26 mag 1908
A cura del direttore e dei maestri deve essere costituita presso ogni gruppo di scuola o presso le singole scuole una piccola biblioteca in cui saranno custoditi, in apposito armadio, una copia dei libri di testo adottati nella scuola, e i libri ricevuti in dono od acquistati dal Municipio o mediante volontarie sottoscrizioni tra i padri di famiglia, purchè riconosciuti adatti pei fanciulli.
Vi sarà pure una piccola raccolta di oggetti, specialmente della regione in cui è posta la scuola, e, possibilmente, un apparecchio per le proiezioni che potrà anche acquistarsi a spese comuni da più Municipi vicini per giovarsene, mediante scambio, nelle scuole rispettive.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-192