RegolamentoCapo V

Art. 191

In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro deve trovarsi alla scuola nell'ora stabilita dall'autorità municipale, non meno di 10 nè più di 20 minuti innanzi il principio delle lezioni, per assistere all'ingresso degli alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato alla ricreazione e refezione dove l'orario adottato è unico, e deve rimanere nella scuola finché ne siano usciti i suoi alunni. Nelle scuole misto l'ingresso e l'uscita degli alunni e delle alunne deve effettuarsi in tempo diverso con l'intervallo di dieci minuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-191

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Art. 191 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo