RegolamentoCapo V

Art. 184

In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero. Potrà, con l'autorizzazione del Municipio e del R. ispettore, fissare la sua dimora in una località diversa, purchè posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione. In caso di dissenso deciderà il R. provveditore. Il maestro può assentarsi dalla residenza nei giorni in cui non è tenuto ad alcun dovere d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-184

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Art. 184 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo