Regolamento›Capo V
Art. 184
In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero.
Potrà, con l'autorizzazione del Municipio e del R. ispettore, fissare la sua dimora in una località diversa, purchè posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione.
In caso di dissenso deciderà il R. provveditore.
Il maestro può assentarsi dalla residenza nei giorni in cui non è tenuto ad alcun dovere d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-184