Regolamento›Capo IV
Art. 183
In vigore dal 26 mag 1908
I Comuni, che hanno un regolamento approvato nelle forme di legge, potranno stabilire le norme per l'aspettativa anche per motivo di famiglia, alle condizioni determinate nei regolamenti stessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-183