Regolamento›Capo IV
Art. 177
In vigore dal 26 mag 1908
I supplenti di cui agli articoli precedenti saranno retribuiti, pel tempo in cui presteranno l'opera loro, in ragione dello stipendio annuo assegnato alla scuola dalla tabella municipale, quando gli stipendi che essa stabilisce, siano superiori al minimo legale, e, in mancanza di speciale tabella, da quella annessa alla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-177