RegolamentoCapo IV

Art. 176

In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro che non può recarsi a scuola per malattia, deve informare il direttore, o, in mancanza, il sindaco. Il direttore deve informare il sindaco. Qualora la malattia duri più di quindici giorni, il Municipio ha obbligo di darne avviso al R. ispettore e contemporaneamente di provvedere a sue spese alla supplenza. Il maestro o direttore assente per causa di malattia, viene considerato in servizio ed ha diritto all'intero stipendio, purchè l'assenza non si prolunghi per più di sei mesi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-176

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Art. 176 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo