RegolamentoCapo IV

Art. 175

In vigore dal 26 mag 1908
Ai maestri potranno essere accordati permessi di assenza per giustificati motivi per una durata non eccedente in complesso due mesi per ciascun anno scolastico. Il permesso è accordata dal sindaco per non più di cinque giorni; per una durata maggiore, dalla Giunta municipale. I permessi per assenze superiori a cinque giorni dovranno sempre notificarsi al R. ispettore scolastico, il quale vigilerà a che sia provveduto, in ogni caso in cui sia possibile, alla continuità dell'insegnamento nella scuola e potrà revocare o limitare il congedo con sua notificazione motivata al Comune. Se l'assenza dovesse prolungarsi per più di quindici giorni, il maestro non ha diritto allo stipendio e il Comune deve nominargli un supplente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-175

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Art. 175 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo