RegolamentoCapo V

Art. 198

In vigore dal 26 mag 1908
Quando un alunno presenti sintomi di malattia infettiva o contagiosa, il maestro ne riferisce subito al direttore, o, in mancanza, al sindaco, e rimanda l'alunno ai genitori; in casi urgenti di lesioni od infermità improvvise, provvede alle prime cure.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-198

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Art. 198 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo