RegolamentoCapo V

Art. 200

In vigore dal 26 mag 1908
Il maestro quando ne sia richiesto, o quando lo creda opportuno, e, in ogni caso, alla fine di ogni bimestre con la pagella, informa i parenti intorno ai portamenti od allo studio degli alunni, e li avvisa delle assenze. Avverte pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose, e quando, dopo ciò, non appaia miglioramento, ne riferisce al sindaco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-200

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Art. 200 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo