RegolamentoCapo V

Art. 203

In vigore dal 26 mag 1908
Le condizioni materiali e morali delle scuole, i meriti e i demeriti dei maestri e direttori e il rispettivo stato di servizio sono accertati, nei verbali di visita, dai RR. ispettori. Presso ogni Ufficio scolastico provinciale sarà tenuto un ruolo nominativo, per ordine alfabetico, dei maestri in esercizio nella Provincia, in conformità del modulo che sarà inviato dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-203

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Art. 203 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo