Regolamento›Capo VI
Art. 208
In vigore dal 26 mag 1908
Quando un maestro sia stato sospeso a norma dell' T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, il Consiglio scolastico provinciale avuta notizia del provvedimento e assunte le prime informazioni, dovrà entro otto giorni confermare o revocare il provvedimento, senza pregiudizio dell'azione disciplinare eventuale, dichiarando se alla sospensione dall'ufficio debba aggiungersi anche quella dallo stipendio.
Se il sindaco, invitato a sospendere di urgenza un maestro, vi si rifiuti o si mostri oscitante, il presidente del Consiglio scolastico potrà procedere alla sospensione con decreto motivato, comunicando immediatamente al Consiglio stesso, che procederà nei termini indicati dal comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-208