RegolamentoCapo VII

Art. 211

In vigore dal 26 mag 1908
Il provveditore, raccolti i necessari elementi, redige un'esposizione nella quale siano chiaramente specificati gli addebiti ed indicati le principali prove raccolte a carico e a discarico. Questa esposizione è comunicata, per mezzo del sindaco, al maestro, cui sarà assegnato un termine congruo per provvedere alla propria difesa, con avvertimento del giorno fissato per l'udienza e del diritto di mandare per iscritto le difese e di comparire personalmente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-211

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Art. 211 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo