Regolamento›Capo VII
Art. 210
In vigore dal 26 mag 1908
L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti, ed è promossa dal provveditore agli studi di sua iniziativa, o sopra denunzia del R. ispettore o del sindaco.
Se la mancanza implichi necessariamente l'esistenza di un reato, l'azione disciplinare sarà sospesa fino all'esito del procedimento penale; ma potrà nel frattempo pronunziarsi contro il maestro o direttore la sospensione di cui all' del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.
Nel caso di declaratoria di non luogo a procedere o di assoluzione per mancanza di prove o per insufficienza d'indizi, e nel caso di condanna col beneficio della sospensione della sentenza, è sempre obbligatorio sottoporre il maestro a giudizio disciplinare, fino all'esito del quale egli resta sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.
Storico versioni
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