RegolamentoCapo VII

Art. 215

In vigore dal 26 mag 1908
I risultati dello scrutinio sono presentati dal R. provveditore al Consiglio scolastico, il quale procede alla proclamazione degli eletti. Questi, entro dieci giorni dalla partecipazione della loro nomina, debbono dichiarare se accettano o no l'incarico loro conferito. In caso che, per qualsiasi ragione, venisse a mancare qualcuno degli eletti, subentreranno quei candidati che ottennero maggior numero di voti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-215

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Art. 215 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo