RegolamentoCapo VII

Art. 219

In vigore dal 26 mag 1908
I membri del Consiglio scolastico, che sono anche consiglieri di un Comune della medesima Provincia, non possono prender parte ai giudizi disciplinari contro i maestri che prestano servizio nel Comune stesso. Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione sono applicabili ai componenti il Consiglio scolastico compresi i maestri o i direttori eletti a prender parte al giudizio disciplinare. la ricusazione dev'essere proposta almeno tre giorni prima di quello fissato pel giudizio, con istanza firmata dal maestro, nella quale siano indicati i motivi ed i mezzi di prova. Il Consiglio scolastico decide sull'istanza senza l'intervento degli interessati, ma sentite le loro osservazioni. Quando i motivi di ricusazione siano riconosciuti assolutamente infondati, potrà il Consiglio scolastico provinciale infliggere per questo fatto al maestro una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali. I maestri e i direttori che prendono parte al giudizio disciplinare, se sottoposti alla loro volta a giudizio disciplinare, sono sospesi dall'ufficio di componenti il Consiglio scolastico provinciale per tutto il tempo in cui dura il giudizio promosso contro di essi, e decadono se condannati, qualunque sia la pena loro inflitta.
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Art. 219 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo