RegolamentoCapo VII

Art. 220

In vigore dal 26 mag 1908
Nel giorno fissato pel giudizio il Consiglio scolastico provinciale si accerta anzitutto se al maestro sia stata notificata l'esposizione di cui all'. Se non è provato che il maestro no abbia avuto comunicazione e se egli chiede un differimento per una causa riconosciuta legittima, il Consiglio scolastico provinciale rimanda il giudizio ad altro giorno da destinarsi. In caso diverso si procede malgrado l'assenza dell'incolpato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-220

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Art. 220 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo