Regolamento›Capo VII
Art. 224
In vigore dal 26 mag 1908
Riconosciuta la colpabilità, il relatore presenterà le sue conclusioni circa l'applicazione della pena.
Le votazioni si fanno a suffragi segreti.
La parità si risolve a favore dell'accasato, e sono anche computate a suo favore le schede bianche.
Fatte le votazioni, il presidente ne proclama l'esito; e quando la decisione è contraria alle conclusioni del relatore, può designare un altro consigliere per compilare la deliberazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-224