RegolamentoCapo VII

Art. 228

In vigore dal 26 mag 1908
Quando un maestro sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati enumerati all'art. 375 della legge 13 novembre 1859, o per reati che a quelli corrispondono secondo il vigente Codice penale, non potrà istituirsi per gli stessi fatti un giudizio disciplinare; ma il Consiglio scolastico provinciale si limiterà a prendere atto della sentenza stessa, dichiarando il condannato incapace ad esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, ed il provveditore ne darà notizia al Ministero, che la far pubblicare nel Bollettino ufficiale per gli effetti dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-228

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Art. 228 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo