Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 231
In vigore dal 26 mag 1908
Il decreto di classificazione (compilato secondo il modello, all.
F) indicherà il numero, la natura, la sede delle scuole classificate legalmente esistenti, comprese quelle mantenute da altri enti ed accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, e lo stipendio di ciascun maestro.
Nel decreto sarà inoltre indicato il numero, la natura e la sede delle scuole non classificate esistenti in ciascun Comune, distinguendole in obbligatorie e facoltative e precisando i rispettivi stipendi, quando siano superiori al minimo stabilito anche per queste scuole dalla tabella legale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-231