Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 235
In vigore dal 26 mag 1908
Nella prima classe delle urbane sono poste le scuole delle città e dei Comuni, la cui popolazione eccede i 40,000 abitanti; nella seconda quelle delle città o dei Comuni, la cui popolazione eccede i 15,000 abitanti; tutte le altre appartengono alla terza classe.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-235