Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 239
In vigore dal 26 mag 1908
Nel caso, nel quale la popolazione attuale del Comune risulti ufficialmente aumentata o diminuita almeno di un quinto, si potrà procedere ad una revisione della classificazione, tenendo conto dalla popolazione di fatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-239